L’articolo 55 del dl “Cura Italia”, come misura di sostegno sotto il profilo della liquidità, prevede importanti agevolazioni a favore della cessione di crediti deteriorati dando la possibilità alle società di trasformare i crediti pecuniari in crediti d’imposta se l’operazione viene effettuata prima del 31 dicembre prossimo e sono trascorsi 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento del credito ceduto.

Nello specifico la società che perfeziona la cessione di crediti deteriorati a titolo oneroso può trasformare in crediti d’imposta le Deferred Tax Asset (DTA) che derivano da perdite fiscali e le eccedenze Ace (aiuto alla crescita economica), l’agevolazione introdotta con l’art. 1 del D.L. 6 dicembre 2011 per favorire il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese. I crediti d’imposta così ottenuti possono essere portati in compensazione, ceduti oppure richiesti a rimborso.

​​​​​​​L’importo complessivo delle due posizioni considerate è rilevante per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti deteriorati ceduti che, in valore assoluto, possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro